Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Antincendio

Una tappa indispensabile per l’apertura della Tua attività

La mancata presentazione della SCIA prima della messa in esercizio dell’attività costituisce causa di reato penale.

Per giungere alla presentazione della SCIA Antincendio nei tempi previsti, bisogna essere certi che le opere siano state effettuate come da progetto, che i materiali siano stati installati correttamente e di aver ricevuto tutte le documentazioni necessarie dalle imprese coinvolte.

Per saperne di più

  • La SCIA Antincendio deve essere necessariamente presentata da parte dei titolari di “attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco” (elencate nell’Allegato 1 del D.P.R.151/2011) a seguito della realizzazione del cantiere e costituisce la fase conclusiva dell’iter autorizzativo.
  • Per le attività classificate in “Categoria A” (vedi Allegato 1 del D.P.R. 151/2011) alla SCIA Antincendio dovrà essere allegato il “Progetto Antincendio” a firma di Professionista Abilitato. A seguito della presentazione della SCIA, per questa attività sono previsti sopralluoghi a campione da parte dei funzionari del Comando.
  • Per le attività classificate in “Categoria B” (vedi Allegato 1 del D.P.R. 151/2011), prima di procedere con la presentazione della SCIA Antincendio, si dovrà presentare presso il Comando una “Istanza di Valutazione Progetto”, corredata da un Progetto Antincendio a firma di Professionista Abilitato, in relazione alla quale si dovrà ottenere il “parere favorevole” da parte dei Comando. A seguito della presentazione della SCIA, anche per le attività classificate in “Categoria B” sono previsti sopralluoghi a campione da parte dei funzionari del Comando.
  • Anche per le attività classificate in “Categoria C” (vedi Allegato 1 del D.P.R. 151/2011), prima di procedere con la presentazione della SCIA Antincendio, si dovrà presentare presso il Comando una “Istanza di Valutazione Progetto”, corredata da un Progetto Antincendio a firma di Professionista Abilitato, in relazione alla quale si dovrà ottenere il “parere favorevole” da parte dei Comando. A seguito della presentazione della SCIA, per queste attività sono sicuramente previsti sopralluoghi da parte dei funzionari del Comando e il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
  • La SCIA Antincendio deve essere presentata sia in caso di avvio di nuova attività, sia in caso di “modifiche sostanziali” delle attività esistenti, per le quali era già stata presentata la SCIA.
  • In caso di “modifiche sostanziali” delle attività esistenti che però non determinano un “aggravio del rischio di incendio”, alla SCIA Antincendio dovrà essere allegata una “Dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio” a firma di Professionista Antincendio 818.
  • È sempre utile ricordare che la mancata presentazione della SCIA Antincendio prima della messa in esercizio dell’attività costituisce, per i titolari delle medesime attività, motivo di reato penale.
  • Forniamo ai nostri Clienti l’assistenza indispensabile per giungere all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie, adattandoci anche alle esigenze specifiche del singolo caso.
  • In qualità di professionisti antincendio iscritti all’elenco del Ministero dell’Interno (ai sensi della L.818/84 e s.m.i.), siamo abilitati al rilascio delle certificazioni da allegarsi alla SCIA, ovvero:
    • Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (DICH. PROD.);
    • Certificazione della resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi in opera (CERT. REI);
    • Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CERT. IMP.);
    • (In caso di interventi di modifica rispetto ai progetti precedentemente approvati) Dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio.
  • Provvediamo inoltre al reperimento e al controllo delle documentazioni a carico delle imprese installatrici che dovranno essere allegate alla SCIA e/o consegnate alla Committenza.
  • Provvediamo con la massima autonomia alla produzione dei documenti da fornire contestualmente alla presentazione della SCIA al Comando Provinciale di competenza.
    L’elenco della documentazione che segue è da ritenersi puramente esemplificativo e comunque, in funzione del caso specifico, potrà eventualmente rendersi necessaria la produzione di documenti ulteriori.

    • Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a firma del Titolare dell’Attività (su modello ministeriale PIN 2);
    • Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, a firma del Professionista Abilitato (su modello ministeriale PIN 2.1);
    • Certificazione della resistenza al fuoco, a firma del Professionista Antincendio 818 (su modello ministeriale PIN 2.2);
    • Dichiarazione inerente i prodotti, a firma del Professionista Antincendio 818 (su modello ministeriale PIN 2.3);
    • Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento degli impianti, a firma del Professionista Antincendio 818 (su modello ministeriale PIN 2.5), ovvero, in presenza di idonea documentazione rilasciata dall’impresa installatrice, attestazione della prova di funzionalità a firma del Professionista Antincendio 818;
    • (Eventuale) Dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio, a firma del Professionista Antincendio 818 (su modello ministeriale PIN 2.6).
  • Immediatamente a seguito dell’avvenuto protocollo presso il Comando, provvediamo a fornire alla Committenza il fascicolo di tutta la documentazione allegata alla SCIA, unitamente alla documentazione che dovrà essere conservata e resa disponibile in caso di visite ispettive.Tutta la documentazione verrà fornita sia in formato cartaceo che in formato digitale, già ordinata secondo standard preventivamente condivisi e pronta per essere inserita negli archivi della Committenza.
  • Al fine di tutelare la nostra Committenza dal rischio di rilasciare a propria insaputa dichiarazioni mendaci, preliminarmente alla presentazione della SCIA, provvediamo a verificare l’effettiva corrispondenza tra lo stato di fatto, il progetto antincendio e la norma di prevenzione incendi vigente.
  • Effettuiamo un controllo accurato della consistenza di tutti i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali dovremo rilasciare la dichiarazione di prodotto e/o la certificazione della resistenza al fuoco.
  • Anche in presenza di Dichiarazione di Conformità rilasciata da parte dell’impresa installatrice, effettuiamo comunque le nostre prove di funzionalità di tutti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, al fine di potere garantire, oltre che il soddisfacimento da parte del singolo impianto dei requisiti prestazionali imposti dalla normativa vigente, anche la corretta interconnessione tra i vari impianti presenti, così come prevista dal progetto antincendio.
  • Per garantire il rispetto delle scadenze stabilite, ci rendiamo parte attiva nella fase di richiesta e acquisizione delle documentazioni a carico delle imprese installatrici, anche fornendo loro assistenza nella compilazione dei documenti e verificando comunque la correttezza sia formale che sostanziale di tutto ciò che dovrà essere allegato alla SCIA e/o conservato da parte della Committenza.